Fatturazione elettronica

Grazie al Decreto Legislativo 52/2004 (Leggi Decreto - formato html) è finalmente possibile anche in Italia effettuare la fatturazione elettronica. Il Decreto del Ministero Dell’Economia del 23 gennaio 2004 (G.U. 3 febbraio 2004, n. 27) "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto" (leggi Decreto - formato pdf, 48,9Kbyte) ha perfezionato la ratio stabilendo che l’archiviazione ottica dei documenti contabili obbligatori puù essere ritenuta valida sotto il profilo fiscale e che di conseguenza valida è pure la fatturazione elettronica, attività che appunto prevede l’uso di strumenti informatici per la gestione di tutto l’iter di fatturazione, con la possibilità di rinunciare alla formalizzazione su carta. Molte aziende utilizzano da diverso tempo la fatturazione elettronica. Essa consiste nella trasmissione telematica dei dati di fatturazione a clienti e fornitori. Analizzando il Decreto si evince che, affinchè questa operazione possa avvenire è necessario l’assenso del destinatario della fattura. Vi sono poi delle precise condizione affinchè l’operazione risulti perfettamente legale:

  • La fattura deve essere immodificabile.
  • Ogni fattura deve contenere un riferimento temporale.
  • Ad ogni fattura deve essere apposta la firma elettronica qualificata del mittente.
  • Per ogni fattura (o lotti di fatture destinate al medesimo destinatario) devono essere garantiti la data di emissione, l’integrità del contenuto e l’autenticità della firma elettronica.

Per data di emissione della fattura cartacea si intende il tempo in cui si è avuta la consegna o della spedizione del bene o servizio oggetto della fatturazione. Così nel caso della fatturazione elettronica "la fattura è emessa al momento di effettuazione dell’operazione". I contenuti della fattura sono i seguenti:

  • Soggetto: (ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione, il numero di partita IVA dell’emittente).
  • Beni o servizi (tipologia, qualità quantità e natura dei beni oggetto della fatturazione elettronica).
  • Base Imponibile (corrispettivo nonchè tutto ciò che consente di determinare la base imponibile).
  • Aliquota o ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamenti espressi al centesimo di euro.
  • Numero di partita IVA del cessionario del bene o committente il servizio.
  • Data della prima immatricolazione od iscrizione in Pubblici Registri e numero dei chilometri percorsi, ore navigate o delle ore volate qualora si tratti di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi.
  • L’annotazione che la stessa fattura è compilata dal cliente o da un terzo per conto del cedente o prestatore.

Rileggendo l’elenco si può notare come venga di fatto legittimato l’outsourcing della fatturazione.

Termini correlati

Fatturazione elettronica e smaterializzazione delle scritture contabili, fatturazione elettronica e certificazioni, Fatturazione e archiviazione elettronica, fattura elettronica.